Venerdì 15 dicembre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato una delibera relativa all’approvazione di un nuovo regolamento che disciplina i servizi telefonici, chiarendo la posizione degli utenti e quella dei servizi che vengono loro offerti.

Fra i punti chiavi, ci sono la chiarificazione di informazioni come i livelli minimi di qualità del servizio, questioni quali costi ricorrenti e di attivazione oltre all’adeguamento dei prezzi all’inflazione, la cosiddetta “clausola ISTAT“, un tema più volte sollevato dalle associazioni dei consumatori in seguito alle modifiche contrattuali delle offerte telefoniche di alcuni operatori come TIM e WINDTRE.

Cosa cambia per le offerte telefoniche con il nuovo regolamento dell’AGCOM

Si tratta di un regolamento che disciplina le questioni contrattuali fra utenti e operatori telefonici, ai quali l’Autorità garante chiede maggiori chiarimenti e tutele nei confronti dei consumatori. Fra i vari punti trattati dal regolamento, la questione più significativa è quella che riguarda l’adeguamento dei prezzi all’inflazione, una modifica contrattuale annunciata nei mesi scorsi da vari operatori telefonici (TIM e WINDTRE). Si tratta di un adeguamento annuale al rialzo che funziona così: ad esempio, guardando a quanto annunciato da TIM lo scorso luglio, il canone mensile di alcune offerte telefoniche di rete fissa viene incrementato con cadenza annuale in base alla variazione dell’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT, maggiorato di un coefficiente pari a 3,5%, incremento che non può superare il 10% del valore del canone mensile dell’offerta su cui si applica.

Si tratta di un adeguamento automatico, cioè in vigore senza che il cliente dell’offerta interessato debba fare alcunché, cosa che gli operatori non possono più fare con l’entrata in vigore di questo nuovo regolamento dell’AGCOM: “in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale. In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste”.

Inoltre, se questi adeguamenti sono stati finora introdotti soltanto al rialzo, il regolamento dell’AGCOM obbliga gli operatori telefonici ad applicare anche delle riduzioni in corrispondenza all’andamento di tale indice, cioè diminuendo di conseguenza le tariffe in base all’indice ISTAT. L’Autorità garante, al riguardo, ha indicato nel regolamento che l’utente può richiedere all’operatore di passare a un’offerta che non preveda tale meccanismo di adeguamento nel caso in cui la propria offerta subisca un aumento superiore al 5% del canone, passaggio che deve avvenire senza costi per l’utente.

Queste disposizioni si applicano a tutti i contratti indipendentemente dal momento della stipula, quindi anche in maniera retroattiva per le offerte telefoniche che hanno già introdotto l’adeguamento ai prezzi legato all’indice ISTAT.

Il nuovo regolamento dell’AGCOM, come anticipato, include anche altre novità sul tema della trasparenza e dell’esaustività delle offerte degli operatori telefonici, introducendo anche l’obbligo di informare sui livelli minimi di qualità del servizio offerto, i costi di attivazione, ricorrenti e legati al consumo e la disposizione che vieta per i contratti periodi di impegno iniziali superiori a 24 mesi, passati i quali l’utente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sono reperibili nel comunicato stampa relativo dell’AGCOM.

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