Così come previsto, il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato il decreto con cui è stato deciso che dal 6 agosto il Green Pass sarà uno dei principali strumenti per contrastare la diffusione del Coronavirus nelle prossime settimane.

Il Green Pass così diventerà necessario per poter svolgere determinate attività “a rischio” per chiunque abbia compiuto 12 anni di età.

Come si ottiene il Green Pass

Il Green Pass può essere in formato digitale o cartaceo e attesta:

  • che la persona ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus
  • che la persona è guarita dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
  • che la persona nelle ultime 48 ore è risultata negativa ad un test molecolare o antigenico rapido (saranno imposti dei prezzi contenuti per i tamponi)

Per ottenere il Green Pass sono possibili varie strade: utilizzare le app IMMUNI o IO, collegarsi al sito dgc.gov.it con lo Spid, la tessera sanitaria o il documento di identità, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico, rivolgersi al proprio medico di famiglia o recarsi in una farmacia.

Dove servirà e quali saranno le sanzioni in caso di violazioni

Ebbene, a partire dal 6 agosto il Green Pass sarà necessario anche nelle regioni in zona bianca per consumare al tavolo nei bar e nei ristoranti al chiuso (la consumazione all’aperto continuerà ad essere consentita a tutti), assistere ad eventi sportivi o culturali, visitare musei, assistere a concerti, partecipare alle attività al chiuso di centri sportivi (piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra) e sociali.

Ed ancora, il Green Pass servirà per accedere a strutture sanitarie e RSA, prendere parte a fiere, congressi e sagre, entrare in parchi tematici e di divertimento, partecipare ai concorsi pubblici, entrare in sale da gioco, sale scommesse e bingo, partecipare a feste e ricevimenti.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati sono tenuti a verificare che l’accesso ad essi avvenga nel rispetto delle prescrizioni e, in caso di violazione, i trasgressori rischiano una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro (e ciò sia a carico dell’esercente che dell’utente). Nel caso in cui la violazione dovesse essere ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe anche essere chiuso da 1 a 10 giorni.