Eccoci giunti al terzo appuntamento della nostra serie dedicata alla conoscenza della lotteria degli scontrini, iniziativa promossa dal Governo insieme al Cashback di Stato per risollevare i commercianti, indeboliti dal fiorire del commercio online, e combattere l’evasione fiscale attraverso la promozione dei metodi di pagamento elettronici.

Nei precedenti due appuntamenti sulla lotteria degli scontrini, che vi invitiamo a consultare qualora aveste dubbi sugli argomenti, sono stati trattati la ricerca dei negozi presso i quali si può tentare la sorte, e il tema congiunto di premi ed estrazioni. Adesso diamo spazio ad una questione non meno importante e con cui, con ogni probabilità, ognuno di noi si è trovato ad avere a che fare.

Come faccio a capire di aver vinto alla lotteria degli scontrini?

Già: va bene capire come e dove partecipare, quali sono i premi e quando vengono estratti, ma se la dea bendata indica nella nostra direzione e noi non lo sappiamo ogni sforzo diventa inutile. In realtà, contrariamente a quanto si possa pensare, vincere alla lotteria degli scontrini e non sapere di dover riscuotere un premio è pressoché impossibile.

Il Governo ha infatti predisposto un sistema di comunicazione della vincita che prevede l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (AR) o in alternativa di una PEC, la posta certificata. Di fianco alla comunicazione diretta, c’è la possibilità, al termine dell’estrazione, di visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio nella home page dell’area pubblica del portale lotteria, e pure quella di consultare l’area riservata dello stesso portale per coloro che si sono registrati.

In caso di vittoria, infatti, all’interno dell’area riservata verrà mostrato un messaggio di avviso che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo.

Come riscuotere la vittoria alla lotteria degli scontrini?

Anzitutto è bene sapere che non è necessario conservare gli scontrini poiché non occorre, eventualmente, esibire quello vincente per riscuotere il premio. Occorre invece dimostrare che lo scontrino vincente sia stato saldato con uno strumento di pagamento elettronico come bancomat, carte di credito o di debito, ma questo lo si può fare in modo abbastanza agevole attraverso gli estratti conto emessi dalla propria banca o dal cronologico dei movimenti effettuati.

Un aspetto già accennato ma che per importanza vale la pena ribadire è il tempo a disposizione per reclamare la vincita: si hanno 90 giorni dal momento della ricezione della comunicazione inerente la vincita, trascorsi i quali non è più possibile riscuotere il premio. La comunicazione, come detto, avviene tramite PEC qualora si fosse inserito un indirizzo valido all’interno della propria area privata, diversamente viene data notizia all’ultimo indirizzo di residenza o al domicilio fiscale tramite raccomandata AR.

All’interno della comunicazione viene spiegata la necessità di recarsi presso l’ufficio ADM competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale dove viene effettuata l’identificazione per la produzione dell’accredito, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. L’Agenzia garantisce la riservatezza dell’identità del vincitore. Nell’infausta eventualità in cui il soggetto vincitore sia deceduto, l’erede può riscuoterne la vincita dando prova della sua qualità di erede.

Medesime indicazioni per la riscossione del premio lato esercenti, che viene individuato sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “sistema lotteria”; anche in questo caso la comunicazione viene affidata ad una PEC o in alternativa ad una raccomandata AR, e permane il limite dei 90 giorni per la riscossione del premio pena la sua decadenza.

Infine, un elemento certamente gradito a tutti: l’importo vinto non è soggetto a tassazione, a differenza ad esempio di quanto avviene invece con i Gratta e Vinci.

Se vuoi approfondire: lotteria degli scontrini