OpenAI incassa una battuta d’arresto sul fronte legale in Europa, il Tribunale dell’Unione Europea ha infatti respinto il ricorso presentato dall’azienda statunitense contro la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), confermando il rifiuto parziale della registrazione del marchio “OPENAI” per alcune categorie di prodotti e servizi legati al software e al cloud computing.
La sentenza non impedisce all’azienda di continuare a operare con il proprio nome, ma rappresenta un importante precedente nell’ambito del diritto dei marchi, ribadendo il principio secondo cui un marchio deve possedere un sufficiente carattere distintivo per poter essere registrato nell’Unione Europea.
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Le argomentazioni di OpenAI non hanno convinto i giudici
La controversia nasce dalla domanda di registrazione del marchio presentata da OpenAI per diversi prodotti e servizi informatici, l’EUIPO aveva però parzialmente respinto la richiesta, ritenendo che, per alcune categorie (tra cui software e servizi cloud computing), il termine fosse semplicemente descrittivo e quindi non idoneo a essere protetto come marchio.
Il tribunale dell’UE, con sede in Lussemburgo, ha ora confermato questa interpretazione. Secondo i giudici, il pubblico di riferimento attribuisce comunemente al termine “open” il significato di “aperto”, “liberamente accessibile” o “disponibile”, mentre “AI” viene immediatamente associato all’intelligenza artificiale; di conseguenza, la combinazione “OPENAI” verrebbe percepita come un’indicazione descrittiva di prodotti e servizi basati su un’intelligenza artificiale aperta o facilmente accessibile, piuttosto che come un segno distintivo capace di identificare con precisione l’origine commerciale di tali servizi.
Nel ricorso, OpenAI aveva sostenuto che il termine “open” possiede numerosi significati e che l’espressione “OPENAI” rappresenta in realtà un neologismo, privo di un significato preciso e univoco. L’azienda aveva inoltre evidenziato come il marchio sia già stato registrato in oltre trenta Paesi, tra cui Regno Unito e Singapore, ricordando che anche l’EUIPO aveva approvato in passato marchi ritenuti analoghi.
Il Tribunale ha tuttavia respinto entrambe le argomentazioni. Secondo la sentenza, l’unione delle due parole non costituisce una costruzione linguistica insolita nella lingua inglese e mantiene un significato facilmente comprensibile per il pubblico; inoltre, le decisioni adottate da altri uffici marchi nazionali o internazionali non hanno alcun valore vincolante nell’ambito della normativa europea, poiché ciascun ordinamento applica criteri autonomi nella valutazione delle domande di registrazione.
È importante sottolineare che la sentenza non comporta la perdita del nome “OpenAI” né impedisce all’azienda di utilizzarlo commercialmente, il pronunciamento conferma esclusivamente il rifiuto della registrazione del marchio per alcune specifiche categorie di prodotti e servizi, in particolare quelli legati al software e al cloud computing, per i quali il nome è stato ritenuto privo del requisito della distintività previsto dalla normativa europea.
La società statunitense dispone comunque di un’ulteriore possibilità: la decisione del Tribunale potrà infatti essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ultimo grado di giudizio in materia.
La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia complesso ottenere la tutela di un marchio quando il nome scelto può essere interpretato come una semplice descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti. Nel caso di OpenAI, secondo la giustizia europea, il collegamento immediato tra il termine “open” e l’intelligenza artificiale è sufficiente, almeno per alcune categorie merceologiche, a far venire meno quel carattere distintivo che rappresenta uno dei requisiti fondamentali per la registrazione di un marchio nell’Unione Europea.
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