Dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) arriva una brutta notizia per TIM: il popolare operatore telefonico, infatti, è stato ritenuto colpevole di avere commesso pratiche commerciali scorrette ed è stato condannato al pagamento di una sanzione di 1 milione di euro.

Il provvedimento dell’AGCM, pubblicato nel bollettino settimanale n. 42 del 2022, si riferisce a una vicenda che ha come protagonisti da una parte Iliad e 3 consumatori (che hanno segnalato i presunti comportamenti scorretti) e dall’altra parte TIM (o Telecom Italia S.p.A.) e risale allo scorso anno:

Il procedimento concerne una condotta posta in essere da Telecom relativa all’attività promozionale effettuata dalla società tramite il proprio sito web per le offerte di telefonia fissa fibra Premium, Executive e Magnifica e tramite spot televisivo solo per quanto riguarda l’offerta Magnifica.

TIM è stata “accusata” di avere “predisposto i messaggi promozionali internet relativi alle suddette offerte fibra (e anche video per l’offerta Magnifica) in modo da evidenziarne esclusivamente le caratteristiche e i vantaggi in termini economici e tecnico/prestazionali, posizionando in modo meno visibile e non immediatamente rilevabile dal consumatore tutte le altre informazioni utili e/o rilevanti, indispensabili per consentirgli di assumere una decisione consapevole in merito alla sottoscrizione di una delle suindicate offerte fibra disponibili”.

Il procedimento nei confronti di TIM

Durante il procedimento in questione, che si è articolato per quasi un anno, è stato sostenuto che “la promozione dell’offerta TIM Magnifica in sperimentazione effettuata attraverso diversi canali (in particolare il sito web e la TV), a partire dal mese di ottobre 2021, non informava in maniera idonea il consumatore riguardo alle condizioni e limitazioni tecniche (uso di un computer di ultima generazione per disporre della velocità reclamizzata) e geografiche (disponibilità in sole 11 città) dell’offerta, alla perdita del numero fisso in caso di recesso durante la fase di sperimentazione e ai costi effettivi dell’offerta (ad es. il costo mensile di 49,90 euro non comprende le chiamate)”.

La segnalazione di Iliad ha anche messo in risalto “l’eccessiva enfasi data alle presunte caratteristiche di superiorità tecnologica nello spot di Magnifica, omettendo o rendendo poco visibili le numerose limitazioni dell’offerta. Ad avviso del segnalante anche l’indicazione dei prezzi mensili delle offerte fibra Magnifica, Executive e Premium risulta ingannevole e omissiva, perché non indica le ulteriori componenti di prezzo che incrementano in maniera significativa il costo complessivo delle offerte (ad es. il mancato addebito tramite domiciliazione o conto online, il costo per le chiamate)”.

TIM si è difesa sostenendo “di aver fornito nelle proprie comunicazioni tutte le informazioni ritenute necessarie e sufficienti per garantire la corretta informazione al consumatore, ovvero gli alert sulle limitazioni tecniche, geografiche di velocità, l’invito a verificare la copertura e gli ulteriori warning connessi alla sperimentazione Magnifica, nonché le condizioni economiche e tecniche delle offerte Premium ed Executive nella pagina del sito Telecom dedicata alla presentazione delle offerte e nelle comunicazioni alla clientela nei diversi canali”.

Inoltre TIM ritiene di aver dato ulteriore prova di diligenza professionale durante l’iter procedimentale, in quanto ha potenziato il set informativo fornito ai consumatori nei vari momenti di contatto, in modo da assicurare ai clienti “un quadro informativo sempre più chiaro e completo in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche di ciascuna delle offerte oggetto del procedimento”.

La difesa di TIM non ha tuttavia convinto l’AGCM, che ha stabilito quanto segue:

“Il comportamento di Telecom si configura, pertanto, come una violazione degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d) e 22, comma 2, del Codice del Consumo per l’attività promozionale effettuata tramite sito web per le tre offerte Premium, Executive e Magnifica, e tramite spot televisivo solo per quanto riguarda Magnifica, non essendo state fornite in maniera immediatamente visibile le informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole. Si tratta, in particolare, relativamente all’attività promozionale sul sito web del professionista, dei costi a consumo delle telefonate in caso di sottoscrizione attraverso canali diversi dall’online e dei costi di disattivazione e di recesso prima di 24 mesi per quanto riguarda le offerte Premium ed Executive; delle limitazioni tecniche, della perdita del numero fisso in caso di passaggio ad altro operatore o ad altra offerta Telecom, dei costi a consumo delle telefonate e dei possibili disservizi durante la fase di sperimentazione per l’offerta Magnifica. Relativamente allo spot originario Magnifica il professionista ha enfatizzato i vantaggi tecnici del prodotto offerto, riportando in maniera poco leggibile le indicazioni relative all’aspetto sperimentale dell’offerta e ad alcune sue limitazioni, senza alcuna indicazione di dove poter approfondire gli altri aspetti quali i costi”.

Telecom Italia S.p.A. è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro e ha ora sessanta giorni per proporre un eventuale ricorso al TAR del Lazio.

Potete trovare il provvedimento integrale seguendo questo link (da pag. 97 a pag. 122).

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