Facendo valere la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, l’Antitrust italiano ha posto il divieto nell’applicare tariffe extra in base al sistema di pagamento da utilizzare. Nello specifico, il divieto prende in considerazione soprattutto le carte di credito.

Si tratta di un’iniziativa molto importante visto che, dal punto di vista dell’Antitrust, le pratiche di aggiungere un extra al prezzo di un bene o un servizio in base al sistema di pagamento scelto dal cliente costituiscono una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.

Apple Pay

In un certo senso questo divieto va a collegarsi a quello relativo all’utilizzo di sistemi di pagamenti elettronici (non per forza carte ma anche Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay) senza alcun limite minimo di prezzo, cosa che però tutt’ora continua a non essere vera in molte realtà (soprattutto nelle piccole imprese).

L’Antitrust è già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui all’art. 62 del Codice del Consumo:

  • nel trasporto aereo, sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti;
  • nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, alcuni primari operatori sono stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito (p.es., bollettino postale) o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet;
  • nella vendita online di servizi di viaggio, alcune primarie agenzie di viaggio online sono state sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito; sono state inoltre sanzionate, per lo stesso motivo, una agenzia di viaggio specializzata nella vendita di biglietti per trasporti marittimi ed una specializzata nella vendita di biglietti aerei;
  • nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.