La sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025 del Tribunale di Roma ha generato un acceso dibattito mediatico, con titoli che annunciavano il primo caso di licenziamento “legittimato” per fare posto all’intelligenza artificiale. Ma la realtà giuridica espressa dal giudice del lavoro Paola Lucarelli è ben diversa e molto più sfumata di quanto i titoli sensazionalistici lascino intendere.
Nonostante quanto riportato da numerose testate, che lasciavano pensare a una sentenza che in qualche modo giustificasse la sostituzione di un dipendente umano con una intelligenza artificiale, le cose stanno diversamente., Anche perché si riferiscono a un periodo in cui l’intelligenza artificiale non aveva ancora raggiunto livelli “preoccupanti”.
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La vicenda e la sentenza
La vicenda riguarda una graphic designer inquadrata al quarto livello del CCNL Commercio, dipendente di una società di cybersecurity dal marzo 2022 al maggio 2023. La lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo, aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la riorganizzazione aziendale fosse pretestuosa e che le sue mansioni non fossero state realmente soppresse ma solo redistribuite ad altri colleghi.
Il tribunale ha respinto il ricorso, ma le motivazioni sono ancorate ai principi consolidati del diritto del lavoro, non a una presunta “rivoluzione” causata dall’intelligenza artificiale. Il giudice ha infatti applicato i tradizionali criteri del licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsti dall’articolo 3 della legge n. 604 del 1966, verificando l’esistenza di reali esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’azienda.
In particolare la sentenza documenta in modo dettagliato lo stato di grave crisi economico-finanziaria della società, tra cui la trasformazione da SpA a Srl, numerose risoluzioni di rapporti di lavoro, lo sfratto per morosità dalla sede legale, l’avvio di una procedura negoziata per crisi d’impresa. L’organico era stato dimezzato, passando da venti a dieci dipendenti e in questo contesto, l’azienda aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sul proprio core business, sviluppo software e cybersecurity, sacrificando settori considerati in quel momento marginali come il design grafico.
L’intelligenza artificiale compare nella sentenza, ma non come causa autonoma del licenziamento. Il giudice infatti riporta la testimonianza del Marketing Manager, che spiega come gli strumenti di intelligenza artificiale siano stati utilizzati dai responsabili aziendali perché “non solo garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa“. L’IA viene quindi descritta come uno degli strumenti di efficientamento adottati durante la riorganizzazione, non come il motivo scatenante del licenziamento.
Il punto cruciale della decisione da parte del Tribunale di Roma riguarda l’impossibilità del cosiddetto “repêchage”, ovvero la ricollocazione della lavoratrice in altre mansioni disponibili all’interno dell’azienda. Il tribunale ha accertato che l’azienda aveva abbandonato progressivamente il settore del design per valorizzare progetti che richiedevano competenze tecniche specifiche, sviluppo software e cyber intelligence, requisiti e capacità che la designer non possedeva. Inoltre, l’organico ridotto significava che tutte le postazioni disponibili erano già occupate.
La sentenza smentisce anche l’ipotesi che le mansioni della graphic designer fossero state semplicemente trasferite a un’altra collega. Il giudice ha infatti sottolineato la distinzione tecnica tra graphic designer e web/UX designer, evidenziando come quest’ultimo richieda figure professionali dotate di competenze diverse e più ampie, concentrate sull’esperienza utente e sul prodotto digitale piuttosto che sulla mera creazione grafica.
Leggere questa sentenza come un via libera generale ai licenziamenti per introdurre l’IA è quindi fuorviante. Il tribunale non ha stabilito alcun nuovo principio giuridico, né ha riconosciuto all’intelligenza artificiale uno status particolare nel diritto del lavoro. Ha semplicemente applicato i criteri consolidati dalla giurisprudenza, verificando l’effettività della crisi aziendale, la legittimità della riorganizzazione e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice.
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Le parole dell’esperto
Abbiamo chiesto un parere a Giovanni di Trapani, che avete conosciuto su queste pagine per la rubrica legata all’etica e all’IA, ecco il suo pensiero sulla vicenda:
“La sentenza del Tribunale di Roma non introduce un “licenziamento per intelligenza artificiale” come nuova categoria giuridica, né legittima in via generale la sostituzione del lavoro umano con algoritmi. Essa si colloca nel solco tradizionale del giustificato motivo oggettivo, verificando la sussistenza di una crisi aziendale reale, la coerenza della riorganizzazione e l’impossibilità di ricollocazione interna. L’AI, nel caso di specie, appare come uno strumento inserito in un processo di razionalizzazione già motivato da esigenze economiche, non come la causa autonoma del recesso. Tuttavia, il dato culturale è evidente: l’intelligenza artificiale entra stabilmente nelle scelte organizzative e diventa fattore di efficienza, qualità e riduzione dei costi. È qui che si apre la questione etica. Non basta che una decisione sia formalmente legittima; occorre interrogarsi su come venga adottata, su quali alternative siano state esplorate, su quali percorsi di riqualificazione siano stati realmente offerti e su quale visione di impresa e di società si intenda perseguire. L’innovazione non è mai neutra. Se vogliamo che l’AI sia leva di progresso e non di esclusione, è necessario che diritto, organizzazioni e policy pubbliche accompagnino la trasformazione con trasparenza, responsabilità e giustizia. L’auspicio è che l’etica non resti un commento a margine delle decisioni tecnologiche, ma diventi criterio strutturale delle scelte che incidono sulla vita e sul lavoro delle persone.”
Giovanni di Trapani
La decisione del Tribunale di Roma, lungi quindi dall’aprire scenari apocalittici, ribadisce un equilibrio faticosamente costruito dalla giurisprudenza tra libertà d’impresa e tutela del lavoro, principio che vale oggi come valeva ieri, indipendentemente dalla tecnologia coinvolta.
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