Il primo giorno di ottobre vedrà la definitiva eliminazione del regime di favore previsto per il secondo trimestre 2022 (luglio-settembre) grazie al quale i contribuenti forfettari potevano emettere la fattura elettronica entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuazione le operazioni di riferimento. Per chi non rispetterà le tempistiche previste dall’art. 21 del decreto IVA per l’emissione della fattura scatterà quindi la una sanzione amministrativa compresa in una forchetta tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Nel caso in cui la violazione commessa risulti irrilevante ai fini della determinazione del reddito sarà invece comminata una semplice sanzione amministrativa la quale andrà ad oscillare tra i 250 e i 2mila euro.

Quello che sta per venire meno è in pratica il regime transitorio entrato in vigore il primo giorno di luglio nell’ambito del provvedimento che istituisce l’obbligo della fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. A essere coinvolti nell’obbligo di emettere fattura in formato elettronico sono, in particolare:

  • dal primo giorno di luglio passato i contribuenti in regime forfettario che nel corso dell’anno precedente hanno ricevuto compensi superiori ai 25mila euro;
  • dal 1° gennaio del 2024, tutti gli altri contribuenti forfettari.

Per quanto riguarda le fatture relative a operazioni portate a termine nel corso del terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, quello compreso tra i mesi di luglio e settembre, i contribuenti interessati hanno facoltà di emettere le fatture non basandosi sulle tempistiche ordinarie, bensì entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione, senza dover temere alcun genere di sanzione. Ciò vuol dire, nel concreto che:

  • per le operazioni effettuate sino al 30 settembre di quest’anno i forfettari avranno facoltà di emettere le relative fatture entro e non oltre il 31 ottobre;
  • dal primo giorno di ottobre dovranno conformarsi al regime ordinario di emissione delle fatture previsto dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, in maniera tale da non essere colpiti dall’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997.

Si può fare ricorso al ravvedimento operoso

Occorre anche sottolineare la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, il quale comporta una riduzione della penalità proporzionata al tempo entro il quale la violazione viene sanata dal diretto interessato, senza che gli venga contestata la violazione. Se, ad esempio, si ricorre al ravvedimento operoso entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto rispettare l’obbligo, la sanzione viene ad essere ridotta ad un nono del minimo edittale.

La possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso è conseguente alla volontà di permettere ai contribuenti di accostarsi senza eccessivi scossoni al nuovo adempimento, in considerazione della possibile insorgenza di difficoltà iniziali. Per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, la moratoria verrà a decadere imponendo il rispetto del termine dei 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica, in assenza del quale saranno applicate le sanzioni previste.

Fattura elettronica forfettari, quali sono le tempistiche per l’emissione

È l’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 a stabilire che le fatture attive devono essere emesse con tempistiche le quali possono differire sulla base della tipologia di operazione realizzata. In particolare:

  • nel caso delle operazioni domestiche (cessioni di beni/prestazioni di servizi) l’emissione deve avere luogo entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, scadenza che per quanto riguarda le cessioni di beni mobili va a identificarsi con la consegna o spedizione del bene, mentre per le prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo dovuto. Ove si tratti di cessioni di beni è concessa la possibilità di avvalersi della fattura differita, la cui emissione deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, esclusivamente in presenza di un idoneo documento di trasporto;
  • ove si tratti di cessioni di beni avvenute all’interno dell’Unione Europea l’emissione deve avvenire entro il giorno 15° del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di consegna o spedizione dei beni in oggetto;
  • per quanto concerne le prestazioni sotto forma di servizi generici le quali vedano come controparte soggetti passivi sia all’interno che fuori dall’UE , la fattura elettronica deve essere emessa entro il 15° del mese successivo a quello in cui le stesse sono state ultimate;
  • infine, nel caso di fornitura di servizi non generici, l’emissione deve avvenire entro 12 giorni da quello in cui ha avuto luogo il pagamento del corrispettivo dovuto.

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