Lo scontro tra Cloudflare e AGCOM attorno a Piracy Shield va avanti ormai da mesi, e avevamo già ricostruito i termini della battaglia legale quando l’azienda americana aveva presentato ricorso contro la sanzione da oltre 14 milioni di euro, sostenendo che il sistema italiano antipirateria fosse incompatibile con il Digital Services Act europeo.

Ora è arrivato il primo verdetto dal il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il quale ha respinto i ricorsi presentati da Cloudflare, sia contro il sistema Piracy Shield sia contro la sanzione stessa.

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Una decisione di primo grado, ma con motivazioni pesanti

La sentenza rappresenta un pronunciamento di primo grado e potrà essere impugnata davanti al Consiglio di Stato. La notizia è stata resa pubblica anche dal commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, che ha sottolineato come le motivazioni della sentenza delineino un orientamento ritenuto significativo sul piano giuridico.

Per essere il più specifici possibili, la vicenda nasce dal mancato rispetto di un ordine emanato da AGCOM nel febbraio 2025. L’Autorità aveva richiesto a Cloudflare di impedire l’accesso ai domini e agli indirizzi IP segnalati attraverso Piracy Shield, intervenendo sulla risoluzione DNS, sull’instradamento del traffico oppure adottando misure alternative capaci di ottenere il medesimo risultato. Secondo AGCOM, le risorse indicate risultavano ancora raggiungibili tramite i DNS pubblici dell’azienda anche nei mesi successivi all’ordine.

Perché il TAR ha dato ragione ad AGCOM

Il TAR ha ritenuto legittima l’azione dell’Autorità, confermando che gli ordini di disabilitazione possono essere rivolti anche a fornitori di servizi stabiliti all’estero quando gli effetti dell’illecito si producono in Italia.

Secondo i giudici, il Digital Services Act distingue tra la vigilanza sugli obblighi procedurali e l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori, che continuano a essere disciplinati dalla normativa nazionale e settoriale. Per questo motivo è stata giudicata irrilevante la circostanza che il rappresentante legale europeo di Cloudflare abbia sede in Portogallo.

I giudici hanno inoltre respinto la tesi secondo cui AGCOM non avrebbe potuto impartire ordini vincolanti a una società estera, ribadendo che tali provvedimenti possono riguardare prestatori di servizi “ovunque siano localizzati”, purché gli effetti interessino gli utenti italiani e l’Autorità operi entro i limiti del proprio ordinamento.

Tra le contestazioni presentate da Cloudflare figuravano anche presunte violazioni dei principi di proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che Piracy Shield non garantisse un corretto bilanciamento tra tutela del diritto d’autore, libertà di espressione, diritto all’informazione e libertà d’impresa.

L’azienda aveva inoltre criticato il funzionamento della piattaforma, evidenziando casi di blocchi erronei di siti legittimi, sostenendo che AGCOM si fosse basata su segnalazioni provenienti dalla Lega Serie A senza svolgere un’autonoma attività istruttoria sufficientemente approfondita.

Anche questi rilievi sono stati respinti con il TAR che ha evidenziato che Cloudflare era stata invitata a partecipare al tavolo tecnico dedicato alla definizione dei requisiti operativi di Piracy Shield, circostanza che, secondo i giudici, le avrebbe consentito di seguire l’evoluzione del progetto e contribuire al processo regolamentare. La sentenza osserva inoltre che i meccanismi di funzionamento della piattaforma erano già chiaramente delineati dalla delibera del luglio 2023, rendendo tardive alcune delle contestazioni avanzate dalla società.

Sul delicato equilibrio tra tutela del diritto d’autore e altri diritti fondamentali, il TAR ha escluso che il sistema realizzi un’espansione sproporzionata della proprietà intellettuale. Secondo i giudici, la disciplina introdotta dalla legge n. 93 del 2023 mantiene un bilanciamento coerente con il diritto dell’Unione Europea, grazie anche alla presenza di whitelist e alla possibilità di presentare reclami contro eventuali blocchi erronei.

La sentenza sottolinea inoltre che Cloudflare non si era accreditata alla piattaforma né aveva utilizzato gli strumenti di reclamo previsti, un comportamento che viene qualificato come una volontaria mancata ottemperanza.

Respinta anche la contestazione relativa all’importo della sanzione. Cloudflare sosteneva che la multa avrebbe dovuto essere calcolata sul fatturato realizzato in Italia, con un importo stimato intorno ai 140.000 euro, anziché sull’intero fatturato mondiale. Il TAR ha invece ritenuto corretto il criterio adottato da AGCOM, che ha applicato una sanzione pari all’1% del fatturato globale, superiore a 1,4 miliardi di euro nell’anno di riferimento.

La normativa consente infatti di arrivare fino al 2% del fatturato nei casi di inosservanza degli ordini in materia di tutela del diritto d’autore, mentre l’Autorità ha scelto una percentuale inferiore anche in considerazione dell’assenza di precedenti analoghi.

Le reazioni: AGCOM soddisfatta, Cloudflare pronta al Consiglio di Stato

Commentando la decisione, Capitanio ha ricordato che si tratta soltanto di una sentenza di primo grado, ma ha affermato che le motivazioni “indicano una direzione chiara“.

Secondo il commissario, Piracy Shield non rappresenta un rischio per il funzionamento di Internet né per la libertà di espressione, bensì costituisce un’infrastruttura destinata a contrastare efficacemente la diffusione di contenuti pirata nel rispetto delle leggi.

Cloudflare, dal canto suo, ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione. In una dichiarazione diffusa dopo la pubblicazione della sentenza, l’azienda definisce il verdetto “profondamente deludente” e ribadisce che, a suo avviso, Piracy Shield presenta “vizi di fondo rispetto al diritto dell’Unione Europea“, mentre considera improprio il tentativo di AGCOM di sanzionare con multe ritenute sproporzionate quelle che definisce obiezioni legittime.

La società sostiene inoltre che l’attribuzione a soggetti privati del potere di bloccare ampie porzioni di contenuti online senza una supervisione governativa, senza controlli significativi e senza un effettivo diritto di ricorso possa avere conseguenze rilevanti:

Le imprese legittime ne escono danneggiate. La libertà di espressione ne soffre. L’innovazione si ferma. Blocchi indiscriminati, adottati senza il rispetto delle garanzie del giusto procedimento, non rappresentano un modo efficace di combattere la pirateria online: sono solo danno collaterale“.

Questo approccio è inoltre in contrasto con i requisiti del Digital Services Act dell’UE, frutto di un’attenta negoziazione e posti a tutela dei diritti. Il tentativo di includere nel perimetro del Piracy Shield strumenti fondamentali per la libertà di espressione in tutto il mondo, come le VPN e i resolver DNS pubblici, ne aggrava ulteriormente i problemi“, ha aggiunto l’azienda.

Resta dunque da capire come si concluderà la partita davanti al Consiglio di Stato, ma la sentenza del TAR rafforza per il momento la posizione di AGCOM in quello che si conferma uno dei fronti giudiziari più rilevanti sul rapporto tra piattaforme globali e normative antipirateria nazionali.

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