Il 26 Marzo 2019 è stata definitivamente approvata la riforma europea del copyright, una direttiva che ha alla base l’intenzione di modernizzare le norme sul diritto d’autore per gli stati membri dell’Unione Europea. Questa riforma, però, ha incontrato durante la sua lunga gestazione una forte opposizione da parte di accademici e importanti figure del web, oltre a numerose proteste popolari.

Nonostante la copertura mediatica su questo argomento in Italia non sia stata altrettanto forte rispetto ad altri paesi dell’UE, le nuove normative sul copyright avranno delle implicazioni importanti, di cui è bene essere a conoscenza. In particolare i punti salienti e più controversi riguardano gli articoli numero 11 e 13, ritenuti pericolosi per il web come lo conosciamo oggi da molti esperti del settore.

Quali sono i testi e le implicazioni di tali articoli? E che impatto avranno sulla fruizione di contenuti e la libertà di stampa online per i cittadini europei? Cerchiamo di fare chiarezza in questo approfondimento, senza minimizzare o catastrofizzare ciò che, ormai, è una realtà da accettare. Ma per prima cosa ripercorriamo velocemente l’iter di questa riforma europea, per chi avesse bisogno di un po’ di contesto.

Riforma del copyright: un breve riassunto

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul copyright nel mercato unico digitale, questo il nome completo della riforma, è stata inizialmente proposta nel settembre del 2016 dall’ex Commissario europeo per l’economia e la società digitali, Günther Oettinger.

L’obiettivo principale della riforma riguarda un miglioramento del mercato dei diritti d’autore, con un maggior equilibrio finanziario tra creatori di opere digitali ed editori di siti web che ne utilizzano i contenuti. Il testo proposto contiene molti punti ritenuti dei veri passi avanti per la legislazione del diritto d’autore online, se non fosse per alcuni punti critici che hanno creato nel corso della lunga gestazione di questa direttiva molte perplessità.

Due articoli in particolare, l’articolo 11 e l’articolo 13, contengono dei testi troppo vaghi che, a detta di molti, andrebbero a favorire i detentori dei diritti di autore, ossia le grandi case editrici, discografiche e cinematografiche, a discapito della libertà di espressione e di partecipazione online dei cittadini.

A tal proposito, molte sono state le proteste e le prese di posizione da parte di grandi figure del web, così come della comunità europea. YouTube, per esempio, avviò una forte campagna di opposizione all’articolo 13, a cui molti creator del sito parteciparono lo scorso anno informando e denunciando tale proposta al loro pubblico.

La Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit alle spalle di Wikipedia, si schierò più volte contro questa riforma europea, oscurando completamente l’enciclopedia online per un’intera giornata per ben 2 volte in tutta Europa.
Anche grandi personalità si sono espresse più volte contro questi due articoli, tra cui Tim Berners-Lee (l’ideatore del World Wide Web, ossia Internet come lo conosciamo) e un’unione di accademici da tutta Europa, tramite una serie di lettere all’attenzione del Parlamento Europeo (qui l’ultima, 2 giorni prima dell’approvazione della riforma).

Non ultime, molte sono state le manifestazioni popolari e la mobilitazione dei privati cittadini nel contattare i propri rappresentanti europei per richiedere di rivedere gli articoli 11 e 13, con una petizione da 5 milioni di firme e varie manifestazioni di protesta in molte città europee nel fine settimana precedente alla votazione finale.

Nonostante tutta questa opposizione, tuttavia, il 26 Marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato la riforma sul copyright con 348 voti a favore, 274 contrari e 36 astenuti, declinando invece la possibilità di votare singolarmente ogni articolo della riforma in via separata (in modo da poter eliminare solo i due articoli controversi) con uno scarto di soli 5 voti.

Articolo 11: la “tassa sui link”

Approvata la riforma europea del copyright, facciamo chiarezza sull'articolo 13 e sul futuro di internet 1

Il primo punto di forte discussione riguardo la riforma del copyright riguarda l’articolo 11 (articolo 15 nel testo finale), denominato “link tax“, ossia “tassa sui link”. Il testo dell’articolo recita (testo tradotto dall’inglese):

Gli Stati Membri devono fornire agli editori di pubblicazioni giornalistiche con sede in uno Stato Membro il diritto […] per l’uso online delle loro pubblicazioni dai fornitori di servizi di società di informazione. Questi diritti non si applicano a usi privati o non commerciali delle pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli individui.
La protezione […] non si applica agli hyperlink. I diritti […] non si applicano nel caso di uso di singole parole o estratti estremamente corti di una pubblicazione giornalistica.

Questo articolo, dunque, si pone come un tentativo di frenare l’operato dei “news aggregator“, ossia di quei servizi che propongono agli utenti un feed di notizie prese da varie fonti, come ad esempio Google News, che si troverebbero costretti ad ottenere il permesso – magari sotto forma di acquisto di una licenza – per poter includere fonti di informazione europee.

Rispetto alle prime formulazioni dell’articolo, molti punti controversi sono stati risolti, come ad esempio l’esclusione di usi privati e non commerciali e l’esenzione degli snippet (brevi riassunti del contenuto) derivanti da hyperlink. Ciò nonostante, il testo risulta ancora molto vago nella definizione di “estratti estremamente corti”, il che potrebbe limitare la possibilità di citare spezzoni di testo di una pubblicazione giornalistica senza incorrere in problemi legali.

Articolo 13: il “filtro sugli upload”

Approvata la riforma europea del copyright, facciamo chiarezza sull'articolo 13 e sul futuro di internet 2

La fucina delle maggiori controversie è tuttavia senza alcun dubbio l’articolo 13 (articolo 17 nel testo finale), denominato “upload filter“, ossia “filtro sugli upload”. Il testo dell’articolo recita (testo tradotto dall’inglese):

Un fornitore di servizi di condivisione di contenuti online deve ottenere l’autorizzazione dai detentori del  diritto di autore […], per esempio stipulando un accordo di licenza, per potere comunicare o rendere disponibile al pubblico dei lavori o altri oggetti in materia.
[…]
Se nessuna autorizzazione è stata garantita, un fornitore di servizi di condivisione di contenuti online è considerato responsabile legalmente per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico di lavori o altri oggetti in materia protetti da copyright, a meno che il fornitore non riesca a dimostrare che:
a) ha cercato nel migliore dei modi di ottenere un’autorizzazione, e
b) ha profuso, in accordo con i migliori standard di diligenza professionale dell’industria, il massimo impegno nel cercare di non rendere disponibile gli specifici lavori o altri oggetti in materia  […]
c) ha agito repentinamente, dopo aver ricevuto documentazione sufficientemente dettagliata dai detentori del diritto, per rimuovere dal proprio sito o per disabilitare l’accesso ai lavori o agli altri oggetti in materia, e ha profuso il massimo impegno per prevenire il futuro upload degli stessi

Questo articolo cerca, dunque, di spostare il potere verso i detentori dei diritti d’autore, ossia case editrici, discografiche e cinematografiche, indebolendo invece i social network come Facebook, Instagram e YouTube. Se, fino ad ora, la responsabilità legale sul materiale caricato dagli utenti era proprio degli utenti stessi, con questo cambio di paradigma la responsabilità nella violazione di diritto d’autore dovuta al materiale caricato dagli utenti diventa a carico del fornitore del servizio stesso, ossia dei social network.

Rispetto al testo originale, che consigliava espressamente l’utilizzo di filtri automatici sui contenuti, la versione definitiva dell’articolo richiede semplicemente che il fornitore del servizio online dimostri di aver profuso il massimo impegno nel cercare di non rendere disponibili contenuti protetti da copyright. Una formulazione molto vaga, che non risolve a detta di molti le problematiche sollevate in passato contro i filtri automatici sugli upload: il massimo impegno, infatti, potrebbe essere interpretato in sede legale proprio come lo sviluppo e l’implementazione di un filtro di questo tipo.

Ciò pone senza dubbio degli interrogativi ancora senza risposta. Prendiamo ad esempio il miglior filtro di contenuti automatizzato tramite Intelligenza Artificiale attualmente sul mercato, cioè quello di YouTube, costato all’azienda leader dello streaming video milioni di dollari. Come è certamente noto a chi è solito seguire degli YouTuber, questo filtro è conosciuto per aver agito in maniera sbagliata in svariate occasioni, facendo perdere profitti o eliminando i video di vari creatori di contenuti che avevano utilizzato spezzoni di video altrui in maniera consona al fair use.

Quale può essere, dunque, l’esito di spingere tutti i social network verso lo sviluppo e l’applicazione di un filtro su tutti gli upload effettuati dagli utenti, in un periodo di tempo relativamente molto breve rispetto alla complessità del problema trattato? Ciò che viene alla mente di molti, ovviamente, è la censura. Ma tocchiamo alcuni punti che, invece vanno smentiti rispetto alle credenze popolari.

Per un periodo, ad esempio, l’articolo 13 era stato apostrofato come “meme killer“, cioè l’uccisore dei meme, le battute sarcastiche tramite immagini virali sulla rete. Nella formulazione del testo approvato, tuttavia, è chiaramente esplicitato che l’uso per critica, citazione, recensione, caricatura o parodia è concesso.

Parimenti, alcune esenzioni sono consentite per i siti emergenti che potrebbero non avere gli strumenti necessari per sviluppare dei filtri tanto complessi. Una parte dell’articolo esplicita infatti che vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

a) Il tipo, il pubblico e la dimensione del servizio e il tipo di lavori e altri oggetti in materia che sono stati caricati dagli utenti;
b) La disponibilità di mezzi adatti ed efficaci e il loro costo per il fornitore del servizio.

Un testo che, però, risulta nuovamente molto vago nei metodi di attuazione. Meno vaga invece un’altra parte che esenta dagli obblighi sopra descritti i fornitori di servizi di condivisione online che abbiano meno di tre anni di vita e abbiano un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro e abbiano anche un traffico inferiore ai 5 milioni di visitatori unici per mese. Numeri non così elevati come potrebbe sembrare, soprattutto per il limite dei tre anni di vita.

Tempistiche: quando entrerà in vigore?

Nonostante la direttiva europea sia stata approvata, l’iter perché gli articoli in essa contenuti entrino in vigore non è concluso. Ora, la direttiva dovrà essere ratificata in via definitiva dagli Stati Membri dell’UE nel Consiglio dell’Unione Europea, dopo di che sarà pubblicata ufficialmente e dopo 20 giorni sarà considerata in vigore. Da allora gli Stati Membri avranno un massimo di 24 mesi per legiferare a livello nazionale in modo da rispecchiare i principi esposti da questa riforma del copyright.

Gli effetti di questa direttiva europea potrebbero dunque tardare ad arrivare fino al 2021, ma è improbabile che qualche Stato Membro decida di non rispettarla in quanto incorrerebbe in sanzioni da parte dell’Unione.

Il futuro di Internet: cosa cambierà?

Come cambierà dunque Internet in Europa? Sarà la fine di Internet come lo conosciamo o si tratta solo di un fuoco di paglia e i cambiamenti effettivi saranno impercettibili? La verità, secondo me, sta nel mezzo.

Le leggi hanno sempre un impatto e delle conseguenze, se non immediate almeno a lungo termine. Prevedere cosa succederà è impossibile, ma sarà importante guardare con attenzione ad ogni singolo Stato Membro.

L’Unione Europea è a tutti gli effetti un mercato unico, e se un singolo stato deciderà di implementare queste riforme in maniera molto stringente, obbligando ad esempio all’uso di filtri sugli upload, con tutta probabilità i grandi social network internazionali applicheranno all’intera Europa quel tipo di trattamento, in quanto applicare regole diverse per ogni stato europeo sarebbe probabilmente ancor più complesso. E rischiare di venir citati a processo in migliaia di cause ogni anno per garantire più libertà agli utenti è un gioco che non vale di certo la candela per queste aziende.

D’altro canto, le grandi case editrici, discografiche e cinematografiche probabilmente non avranno interessi a schierarsi apertamente contro i social network e a citarli continuamente in cause legali, in quanto loro stesse sfruttano questi siti per marketing e promozione. Rischiare di perdere la visibilità sui social sarebbe una perdita ben maggiore rispetto a qualsiasi guadagno ottenuto tramite cause di poco conto a un social network.

Non ci resta dunque che aspettare di vedere come il nostro Paese e gli altri Stati Membri accoglieranno questa nuova direttiva europea e quali saranno invece le risposte da parte di aggregatori di news e social network. Per il momento potete ancora dormire sonni tranquilli. Almeno per un paio di anni.

© Immagini: juliareda.eu